Dato il numero elevato di richieste di informazioni riguardo ai certificati di malattia INPS, mi sembra opportuno fare chiarezza sulle domande che mi sono state poste più frequentemente. Qui di seguito degli estratti presi direttamente dal sito INPS:
L’INPS considera valido, ai fini previdenziali, un certificato di malattia riportante una prognosi pregressa rispetto alla data di redazione?
All’atto del rilascio del certificato il medico attesta l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta ad infermità direttamente constatata.
Secondo consolidata giurisprudenza, «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).
Ne consegue che la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l’INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato.
Le Strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di mancato invio telematico?
Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 anche le strutture sanitarie ospedaliere sono tenute alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia.
Nei casi di mancato invio telematico della suddetta certificazione, come precisato nella circolare INPS n.113/2013, il lavoratore deve farsi rilasciare, dalla struttura sanitaria, il certificato attestante il periodo di ricovero in modalità cartacea che deve essere consegnato alla Struttura Inps competente entro il termine prescrizionale di 1 anno.
Una copia dello stesso, priva di diagnosi, deve essere consegnata anche al datore di lavoro.
Il medico specialista è esonerato dall’invio telematico del certificato?
Ogni medico che redige un certificato di malattia è tenuto all’invio telematico. Il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ha ricevuto le necessarie credenziali. Gli altri medici possono comunque accreditarsi mediante i rispettivi Ordini dei medici
Per eventuali dubbi rimango come sempre a disposizione
Un caro saluto
Dott. D.Fichera

